Art. 27.
(Personale in servizio).

      1. Il DGS predispone piani annuali per il rientro nell'amministrazione di provenienza

 

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o per il passaggio ad altra amministrazione pubblica di tutto il personale addetto agli organismi informativi per la sicurezza alla data di entrata in vigore della presente legge. I piani di rientro sono redatti a partire dal personale con maggiore anzianità, sulla base della valutazione delle posizioni individuali oltre che degli incarichi espletati, consentendo comunque al personale il conseguimento della durata massima di permanenza prevista dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 21, comma 6. Il rientro è attuato entro il periodo massimo di sei anni. Il DGS può stipulare appositi accordi con le amministrazioni interessate secondo modalità da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 1, o con apposito regolamento.
      2. Il personale di cui al comma 1 mantiene l'inquadramento nella qualifica rivestita nonché il trattamento economico e previdenziale in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa l'acquisizione della classe di stipendio in maturazione e fatto salvo quanto previsto al comma 3. A tale fine l'eventuale differenza con il trattamento economico previsto dall'articolo 22 è conservata a ciascuna unità di personale come assegno ad personam, riassorbibile dai futuri miglioramenti economici, esclusi quelli relativi allo stipendio tabellare come determinati secondo l'ordinamento dell'amministrazione di rispettiva destinazione.
      3. È fatta salva l'immediata applicazione al personale di cui al comma 1, con regolamento, degli istituti connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità o di lesioni, alla corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione del rapporto di lavoro in caso di inabilità permanente previsti dalle disposizioni vigenti per i dipendenti delle amministrazioni civili e militari dello Stato; è fatto altresì salvo l'assoggettamento del trattamento accessorio fisso all'ordinario regime, anche fiscale, delle spese ordinarie.
 

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